(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 57  del
                           14 giugno 2021) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
  (Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 35 e l'art. 117, comma terzo, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto; 
  Vista la direttiva  89/391/CEE  del  12  giugno  1989,  concernente
l'attuazione di misure volte  a  promuovere  il  miglioramento  della
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; 
  Visti gli articoli 2087 e 2094 del codice civile; 
  Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123  (Misure  in  tema  di  tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per  il
riassetto e la riforma della normativa in materia) e, in particolare,
gli articoli 1 e 4; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
dicembre 2007 (Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007 «Patto  per
la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  17
dicembre 2007 (Esecuzione dell'accordo del 1° agosto 2007 «Patto  per
la tutela della salute e della prevenzione nei luoghi di lavoro»); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre  2007  (Coordinamento  delle  attivita'  di  prevenzione   e
vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro); 
  Visto il decreto legislativo  9  aprile  2008,  n.  81  (Attuazione
dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia  di  tutela
della  salute  e  della  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro)  e,   in
particolare, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11,  13,  20,  47,
50, 51; 
  Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81  (Misure  per  la  tutela  del
lavoro  autonomo  non  imprenditoriale  e  misure  volte  a  favorire
l'articolazione  flessibile  nei  tempi  e  nei  luoghi   di   lavoro
subordinato); 
  Visto il decreto legislativo 15  giugno  2015,  n.  81  (Disciplina
organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in  tema
di mansioni, a norma dell'art. 1, comma 7, della  legge  10  dicembre
2014, n. 183), e in particolare  il  Capo  V-bis  Tutela  del  lavoro
tramite piattaforme digitali; 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n.  40  (Disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
  Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato
di interventi e servizi per la tutela  dei  diritti  di  cittadinanza
sociale); 
  Vista  la  legge  regionale  4  giugno  2019,  n.  28   (Forme   di
collaborazione interistituzionale in tema di  sicurezza  del  lavoro,
ambiente, salute e cultura della legalita'); 
  Considerato quanto segue: 
    1. La Regione  Toscana,  nel  rispetto  e  nell'osservanza  delle
competenze legislative dello Stato, intende esercitare  compiutamente
e secondo il principio informatore  della  leale  collaborazione,  la
propria competenza concorrente in materia di tutela e  sicurezza  del
lavoro e di tutela della salute, al fine di porre in essere tutte  le
azioni e misure possibili per raggiungere l'obiettivo di garantire ai
lavoratori del settore dell'economia digitale una maggiore  tutela  e
sicurezza della loro prestazione lavorativa resa tramite  piattaforma
digitale; 
    2.  E'  necessario  continuare,  in  attuazione   dei   programmi
regionali di sviluppo succedutisi nel tempo, le molteplici azioni sui
temi della sicurezza sul  lavoro  e  della  politica  di  prevenzione
partecipata, da sempre perseguita e realizzata, mediante il  costante
confronto e  lavoro  con  i  soggetti  istituzionali  previsti  dalla
normativa  nazionale  dedicata,  quale  il  decreto  legislativo   n.
81/2008, e con altri soggetti pubblici e privati, per consentire  che
i profondi  cambiamenti  nel  mondo  del  lavoro  non  trascurino  le
garanzie  dei  diritti   del   lavoratore,   in   primis   «persona»,
indipendentemente dal tipo del contratto di lavoro sottoscritto; 
    3. Da alcuni anni, maggiormente ora in un periodo di pandemia  da
COVID-19,  si  assiste  ad  un  mutamento  per  cio'   che   concerne
l'organizzazione del lavoro e il rapporto di lavoro, che non appaiono
inquadrabili    secondo    gli    schemi     consolidati     previsti
dall'ordinamento, bensi' presentano caratteri del tutto nuovi; 
    4. Il legislatore nazionale, anche sulla scorta  di  sentenze  di
merito e di legittimita', ha preso atto delle pronunce intervenute  e
ha provveduto a recepire, in parte, la necessita' di ricondurre  alle
nuove tipologie contrattuali  flessibili  la  tutela  applicabile  ai
lavoratori  stabili,  nella  consapevolezza  che,  comunque,  occorra
perlomeno perseguire l'integrazione  di  standard  di  sicurezza  che
tengano conto della frammentazione  dei  nuovi  lavori,  al  fine  di
incrementarne i  livelli  e,  piu'  in  generale,  il  benessere  del
lavoratore; 
    5. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali,  l'INAIL  e
l'Ispettorato nazionale del lavoro hanno emanato circolari  per  dare
istruzioni operative ai fini della vigilanza e  del  controllo  delle
nuove prescrizioni legislative in merito alla tutela e alla sicurezza
introdotte dal decreto-legge 3 settembre 2019, n.  101  (Disposizioni
urgenti per la tutela del  lavoro  e  per  la  risoluzione  di  crisi
aziendali), convertito con modificazioni dalla legge 2 novembre 2019,
n. 128, modificativo del decreto legislativo n. 81/2015; 
    6. Il piano  nazionale  della  prevenzione  (PNP)  2020  -  2025,
approvato con l'intesa del  6  agosto  2020  in  sede  di  Conferenza
Stato-Regioni, nella parte dedicata  ad  infortuni  e  incidenti  sul
lavoro, malattie professionali-strategie, ricorda: «....la necessita'
strategica di agire su tutto il sistema complesso dei diversi  attori
coinvolti nelle politiche di prevenzione della salute e sicurezza sul
luogo di lavoro e, in particolare, di:  rafforzare  il  coordinamento
tra    Istituzioni     e     partenariato     economico-sociale     e
tecnico-scientifico,   anche   attraverso   il   miglioramento    del
funzionamento del Sistema istituzionale di coordinamento  ex  decreto
legislativo n. 81/08, realizzare un  confronto  costante  all'interno
del Comitato (ex art. 5 decreto legislativo n. 81/08)  nonche'  della
commissione consultiva permanente (ex art. 6 decreto  legislativo  n.
81/08), per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per
il coordinamento nazionale delle attivita' di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, garantire l'operativita' dei  Comitati
regionali di coordinamento art. 7 previsti dal decreto legislativo n.
81/08  ai  fini  della  corretta  attuazione   delle   politiche   di
prevenzione e del corretto feedback dal territorio» ; 
    7. La Regione Toscana con deliberazione della Giunta regionale 21
dicembre  2020,  n.  1607  (Piano  nazionale  prevenzione  2020-2025.
Recepimento dell'Intesa di Conferenza Stato-Regioni rep. 127/CSR  del
6  agosto  2020),  ha  recepito  il  sopracitato  PNP,  espressamente
prevedendo:  «...  nell'elaborazione  del  piano  regionale  per   la
prevenzione (PRP) 2020-2025 siano applicati la visione,  i  principi,
le priorita' e la struttura del piano nazionale per  la  prevenzione,
il piu' possibile integrati e trasversali  rispetto  ad  obiettivi  e
azioni, con i quali si  intende  dare  attuazione  a  tutti  i  macro
obiettivi ed ai programmi predefiniti e liberi del medesimo PNP»; 
    8.  Il  piano  sanitario  sociale  integrato  regionale   (PSSIR)
2018-2020 approvato  con  deliberazione  del  Consiglio  regionale  9
ottobre 2019, n. 73 (Piano sanitario e  sociale  integrato  regionale
2018-2020),  in  ambito  sicurezza  del  lavoro   nella   parte   dei
destinatari dedicato  ai  lavoratori,  prevede  espressamente:  «  Le
scelte  per  favorire  la  salute  dei  lavoratori  convergono  sulla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali.  In  tale
ottica e' necessario individuare i settori di maggiore rischio per  i
lavoratori, con particolare  riferimento  alle  situazioni  emergenti
nell'evoluzione del mercato del lavoro. In coerenza  con  l'approccio
del Piano nazionale per la  prevenzione,  si  continua  a  sviluppare
un'attivita' multiprofessionale di analisi dei flussi informativi  su
Infortuni  e  Malattie  da  lavoro  nei  vari  ambiti  e  settori  di
attivita', al fine di individuare le relative incidenze  e  i  rischi
prevalenti  e  particolari  (lavori   ad   alto   rischio,   sostanze
pericolose, impatto delle tecnologie ecc.)»; 
    9. La Regione  Toscana  con  l'approvazione  della  deliberazione
della Giunta regionale 15 marzo  2021,  n.  231  (Approvazione  delle
linee di indirizzo per l'attivita' di  prevenzione  e  sicurezza  nei
luoghi di lavoro di competenza della regione e dei dipartimenti delle
Aziende  sanitarie  territoriali),  nella  premessa   riassuntiva   e
programmatica del lavoro di competenza del settore,  descrive:  «Sono
venute all'attenzione, con  tutte  le  loro  criticita',  professioni
emergenti molto attive durante la  fase  acuta  della  pandemia,  che
presentano quindi piu' elevati rischi di contagio, quali  quella  dei
ciclo fattorini (riders), magazzinieri e consegnatari a domicilio, ma
sono risultati piu' evidenti anche  specifici  rischi  lavorativi  in
senso tradizionale  (elevati  ritmi  di  lavoro,  turnazione,  rischi
legati alla circolazione stradale e alla sotto tutela lavorativa)», e
per tali tipologie di lavoratori,  nel  periodo  di  emergenza  della
pandemia,  sono  state  adottate  misure  specifiche  per   garantire
informazioni e materiale per la protezione dal  virus,  nonche'  sono
stati attivati tavoli di confronto con altri  soggetti  istituzionali
per individuare strategie comuni; 
    10. La Regione Toscana ha avviato un confronto sulla problematica
relativa ai lavoratori «riders» nell'ambito del Comitato regionale di
coordinamento in materia di salute e sicurezza  sul  lavoro,  di  cui
all'art. 7 del decreto legislativo n. 81/2008; fin dal luglio 2020, e
ha ripreso l'argomento nella seduta  di  insediamento  del  Comitato,
rinnovato nella  sua  composizione  con  deliberazione  della  Giunta
regionale 21 dicembre 2020, n. 1614, incontrando il favore  di  tutte
le  istituzioni  preposte  e  delle  parti  sociali  ad  avviare  una
progettualita' condivisa; 
    11. E' indispensabile, al fine di circoscrivere e ridurre  rischi
di infortunio, con conseguenze  onerose  non  solo  per  le  evidenti
ricadute per il sistema sanitario regionale e sulla  capacita'  dello
stesso sistema di affrontare efficacemente le  problematiche  che  da
esso derivano, ma altresi' per le imprese, intraprendere un  percorso
di studio e analisi  partecipato  da  tutte  le  persone,  datori  di
lavoro,  lavoratori,  rappresentanze  sindacali,  operanti  nei  vari
settori operativi con programmi e piattaforme digitali per  acquisire
consapevolezza di tutto cio' che occorre predispone per consentire il
lavoro in sicurezza; 
    12. E' opportuno prevedere una serie di  azioni  per  redigere  e
concordare un codice d'informazione e comportamento che consenta  una
maggiore conoscenza dei diritti e dei doveri di tutti  gli  operatori
della  cosiddetta  «economia  digitale»  per  garantire  dignita'  al
lavoratore «flessibile» e competitivita' alle imprese, quali soggetti
attuatori di una politica condivisa per il lavoro in sicurezza; 
    13. E' necessario, al  fine  di  ridurre  il  rischio  di  eventi
tragici, che la fondamentale e corretta osservanza delle regole poste
dalla legislazione statale sia approfondita, con la previsione di una
formazione  mirata  ad  essa,  rivolta   ai   lavoratori   cosiddetti
flessibili e a coloro che si avvalgono della loro  attivita',  a  cui
devono seguire necessariamente la vigilanza e il controllo  da  parte
dei soggetti individuati dalla normativa nazionale ad esso preposti; 
    14. La Regione Toscana s'impegna pertanto a pone in essere azioni
e interventi che trovino  il  coinvolgimento  sia  delle  istituzioni
preposte, sia della  societa'  civile,  per  dare  attuazione,  quale
soggetto istituzionale compartecipe previsto dal decreto  legislativo
n. 81/2008,  a  quanto  previsto  nel  PNP  e  come  specificatamente
indicato  nel  PSSIR:  «implementare  e  migliorare  sia  in  termini
qualitativi che quantitativi i  risultati  delle  politiche  e  delle
azioni regionali messe in atto in materia di sicurezza sul lavoro nel
corso degli anni, estendendo tale progettazione all'intero territorio
regionale ed in maniera sistematica a tutte le attivita' classificate
ad alto rischio»; 
    15. Il Consiglio regionale con la mozione 23 marzo 2021, n.  263,
approvata all'unanimita', si e' impegnato ad «elaborare uno specifico
provvedimento  che,  nel  rispetto  della  competenza  regionale   in
materia,  abbia  quale  obiettivo  l'introduzione   di   disposizioni
finalizzate ad accrescere la tutela e  la  sicurezza  dei  lavoratori
digitali»; 
 
                     Approva la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. La Regione Toscana nel perseguimento della finalita' prioritaria
del diritto alla tutela della dignita' del lavoratore e  del  diritto
alla sicurezza dei luoghi di lavoro, di  cui  all'art.  4,  comma  1,
lettera a), dello Statuto, con la presente legge  detta  disposizioni
per incrementare la tutela e la sicurezza del lavoro  dei  lavoratori
organizzati dalle imprese mediante programmi e piattaforme  digitali,
prescindendo dalla tipologia del contratto  di  lavoro  sottoscritto,
nonche' la  salute  e  sicurezza  della  collettivita'  nel  caso  di
prestazioni svolte in luoghi pubblici o aperti al pubblico. 
  2. Le azioni e le misure volte al  raggiungimento  della  finalita'
sono concertate, in attuazione del principio di leale collaborazione,
con i soggetti  istituzionali  previsti  dal  decreto  legislativo  9
aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art.  1,  della  legge  3  agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro) e dal decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  21  dicembre  2007  (Coordinamento   delle   attivita'   di
prevenzione e vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro),
al fine di  coordinare  l'esercizio  delle  rispettive  competenze  e
svolgere attivita' di interesse comune.